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le precisazioni |
dell'Amministrazione Comunale | |
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Comune |
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Rettifica
del Sindaco Non era sbagliato il progetto di sistemazione di Monte Beni
approvato dalla Giunta Comunale il 2/7/03 ma il progetto generale
della Cava di Sasso di Castro approvato in Conferenza dei Servizi
nel 1995. Pubblichiamo
integralmente la lettera del Sindaco (Prot. n. 3460 li,
13/03/2004)che rettifica la nostra rettifica Oggetto: Intervento completamento della messa in
sicurezza versante frana Monte Beni - Comunicato stampa Idra
pubblicato sul nr. 3 del 9/2/04 e rettifica del Sindaco pubblicata
per estratto sul n. 7 del 10/3/04 – Ulteriore Rettifica - In
merito alla vicenda del comunicato stampa in oggetto, duole essere
costretti a chiedere a codesto periodico di provvedere, per così
dire, alla “rettifica della
rettifica”. Dalla
nota dell’Associazione Idra del 10 marzo 2004, prot. 3348 che si
allega in copia, risulta che il comunicato stampa della stessa è
stato da codesto periodico impropriamente utilizzato, mediante
omissione di un passaggio, per attribuire al Sindaco la ormai nota
affermazione “Quel progetto è sbagliato”, riferendola al
progetto di sistemazione di Monte Beni approvato dalla Giunta
Comunale il 2/7/03 invece che, come corretto, al progetto generale
della Cava di Sasso di Castro approvato in Conferenza dei Servizi
nel 1995. Stando a quanto afferma IDRA, quindi, è
rilevabile la palese falsità della parte iniziale della rettifica
pubblicata per estratto a pag. 2 del Vs. nr. 7/04, ove si afferma:
”…il comunicato IDRA - da noi riportato fedelmente ed
integralmente sul n. 3 - ….”. Spiace, quindi dover evidenziare, che dalla
vicenda emerge chiaramente che il Vs. periodico, lungi dal fare
un’informazione equilibrata ed imparziale, utilizza scorrettamente
tutto quanto risulta utile al proprio fine esclusivo di criticare
questa Amministrazione e lo scrivente in particolare. Si
chiede, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della
Legge n. 47/1948, di procedere a pubblicare sul Vs. prossimo numero,
integralmente la
presente nota di rettifica, essendo la stessa contenuta nelle trenta
righe previste dalla legge stessa. Distinti saluti.
Il Sindaco Prof. Renzo Mascherini
Oggetto: Intervento completamento della messa in sicurezza versante frana
Montebeni - Comunicato stampa pubblicato sul nr. 3 del 9.2.04 di “Per
un’altra Firenzuola Notizie” e nota prot. n. 2135/13.2.04
dell’Associazione Idra – Riscontro e precisazioni -
Con il comunicato stampa e la successiva lettera riportati in oggetto, l’Associazione Idra e “Per un’altra Firenzuola Notizie” hanno sollevato una serie di problematiche e di rilievi (anche polemici) sull’intervento di completamente della messa in sicurezza del versante della frana di Montebeni.
In merito occorre, in primo luogo, rettificare quanto erroneamente
riportato nel comunicato stampa diffuso e pubblicato sul nr. 3 del 9/2/04,
circa il fatto che il Sindaco di Firenzuola
durante il Consiglio Comunale aperto del 26/01/2004, in riferimento
all’intervento in oggetto, avrebbe affermato più volte che “Quel
progetto è sbagliato”.
Tali affermazioni non corrispondono assolutamente al vero, in quanto lo
scrivente non ha mai affermato che il progetto approvato dalla Giunta
Comunale il 2/7/2003, ed oggetto delle attuali contestazioni, era
sbagliato.
Nel ritenere che trattasi senz’altro di un mero fraintendimento (o al
peggio di voluta strumentalizzazione) di analoghe affermazioni riferite
però ad altro oggetto di cui si è discusso in Consiglio, si conclude sul
punto che la veridicità della presente smentita potrà essere agevolmente
dimostrata, in base agli atti formali che saranno prodotti nelle
competenti sedi.
Sgombrato il campo da ogni equivoco in merito, sembra opportuno trattare
degli aspetti sostanziali della vicenda anche e soprattutto facendo
seguito alla riunione tenutasi tra tutti gli enti pubblici preposti presso
la Regione Toscana il 9/2/04.
Infatti in base alle
risultanze di tale riunione, questo Ente ha adesso a disposizione i
necessari elementi di conoscenza per procedere agli adempimenti
amministrativi più opportuni e per fornire a codesta Associazione le
risposte (in via di massima positive) alle richieste avanzate sia in sede
consiliare, sia nel comunicato stampa del 9/2/04 che nella nota del 13/2
/04.
In relazione alla questione della necessità di una valutazione di
incidenza ambientale,
si comunica che, stante l’attuale sopravvenuta allocazione
dell’intervento in un Sito di Interesse Comunitario, questo Ente
procederà, a cura del competente Settore Tecnico, ad attivare tale
procedura secondo quanto previsto dagli artt. 5 DPR 357/97 e 15 LR 56/00.
In ordine poi a ciascuno degli specifici punti di cui alla nota del 13/02,
si procede di seguito ad illustrare sinteticamente la posizione
dell’Amministrazione comunale.
1) Rimozione dei fanghi depositati a Montebeni.
In merito occorre precisare che:
a- l’asportazione dei materiali depositati è oggetto (punto 2)
dell’ordinanza comunale (U.T.C.) n. 154 del
4/12/03, adottata a carico del Consorzio Cavet;
b- il Cavet ha da ultimo impugnato il citato atto innanzi al TAR Toscana
ed il Comune si è tempestivamente costituito nel giudizio instauratosi
che risulta però tuttora pendente;
c- in attesa dell’esito del giudizio, la rimozione potrà essere
eventualmente effettuata all’esito negativo dell’espletamento delle
procedure di caratterizzazione ex art. 17 del D.Lgs. n. 22/97 e
del D.M. n. 471/99, sempre oggetto dell’ordinanza UTC del 4/12/03
(punto 3) ed ulteriormente confermate e ribadite come necessarie nella
citata riunione regionale;
d- nel caso invece che tali procedure fornissero risultati positivi
(scongiurando qualsiasi ipotesi di inquinamento ed incidenza ambientale),
l’utilizzazione dei materiali per attuare il progetto potrà avvenire
attraverso la modalità tecnica della D.I.A. alla Provincia ex art. 33
D.Lgs. n. 22/97, individuata quale procedura idonea sempre in sede di
riunione regionale e dopo la valutazione di incidenza ambientale.
2) Convocazione gruppo di lavoro istituito dall’A.C.
Si ritiene che il gruppo di
lavoro potrà utilmente supportare le attività tecniche del competente
Ufficio comunale, una volta espletato la procedura di caratterizzazione ex
art. 17 D. Lgs. 22/97 e per la valutazione di incidenza ambientale.
3) Adozione atti formali per tutelare il S.I.C. Montebeni
Si ritiene possibile affermare che il Comune ha già adottato gli atti
amministrativi necessari per la tutela del sito in trattazione, attraverso
la richiesta, da poco formalmente accolta, di inserimento di Montebeni nel
SIC.
4) Ripristino ambientale del sito
Occorre chiarire, in primo luogo, che tra le finalità del progetto
approvato con delibera GC n. 65/2003, vi era proprio la previsione di una
risistemazione ambientale del sito.
Allo stato attuale, nell’auspicata ipotesi in cui avessero esito
positivo le procedure di valutazione di incidenza ambientale e di
caratterizzazione sopra citate, l’avvio definitivo dell’intervento di
ripristino potrà essere effettuato.
5) Coinvolgimento Dipartimento Ingegneria Agraria/Forestale Università
Firenze
Si ritiene che, considerate le competenze comunali, provinciali e
regionali ed esterne a tali enti (Prof. Canuti e progettisti Cavet) già
coinvolte nel progetto, tale eventuale opportunità sia da valutare
attentamente solo successivamente all’espletamento delle citate
procedure di legge.
6) Concorso di idee:
vedasi punto precedente.
7) Istituti di partecipazione
La partecipazione di una rappresentanza dei cittadini e
dell’associazione alla riunione del 9/2/04 non dipendeva certo dalla Ns.
volontà, in quanto la riunione è stata convocata dalla Regione Toscana e
non dal Comune.
8) Assemblea pubblica e/o Consiglio Comunale decentrato a Pietramala
Si dichiara, inoltre sin da ora la disponibilità ad attuare le forme di
coinvolgimento e di partecipazione da Voi ipotizzate, una volta espletate
positivamente le citate procedure di legge e prima di procedere
all’eventuale riapprovazione del progetto definitivo di intervento sul
sito.
Si chiede, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della Legge n.
47/1948, di procedere a pubblicare integralmente sul periodico “Per
un’altra Firenzuola Notizie” la presente nota di rettifica e
chiarimenti. Distinti saluti. Il Sindaco
Prof.
Renzo Mascherini
N.B.: Si allega nota relativa ai limi.
Nota relativa ai limi
Come noto, la cava di Sasso di Castro è stata autorizzata nella Conferenza dei Servizi del Luglio 1995 con lo scopo di garantire l’approvvigionamento di inerti per calcestruzzo da utilizzarsi nella tratta TAV Bologna-Firenze. Per l’ottenimento degli inerti per calcestruzzo (ghiaia e sabbia) la roccia scavata deve essere frantumata, lavata e vagliata nelle idonee pezzature. In particolare, l’acqua impiegata per il lavaggio si intorbida durante il lavaggio stesso, poiché entrano “in sospensione” le parti più fini della roccia, dette anche limi. In effetti, la distinzione tra sabbia e limi consiste unicamente nelle più ridotte dimensioni geometriche dei graniti che compongono questi ultimi rispetto alle sabbie. Poiché il lavaggio avviene a ciclo chiuso (cioè senza scarico delle acque di lavaggio), l’acqua deve essere chiarificata, ossia occorre che i limi in sospensione decantino fino a formare una pasta asportabile dall’acqua, posta che viene successivamente essiccata per disidratazione meccanica. Un brevissimo inciso; il suddetto materiale essiccato viene da alcuni denominato sempre “limo” in relazione alle sue caratteristiche fisiche, da altri denominato “fango” in relazione al fatto che scaturisce da un processo di lavaggio. Comunque sia, trattasi di materiale che deriva in sostanza direttamente dal lavaggio di roccia allo stato naturale, e non da lavaggio di roccia chimicamente modificata da lavorazioni, quali ad esempio proprio lo smarino, che subisce alterazione a seguito dello specifico processo di escavazione (aumento del PH e contaminazione di idrocarburi). Non a caso, l’autorizzazione alla coltivazione della cava di Sasso di Castro sancisce espressamente che i fanghi –limi in argomento siano riutilizzati per il ripristino ambientale delle pendici escavate, come di fatto avvenuto da sette anni a questa parte, conformemente agli atti autorizzativi e senza che ciò destasse particolari preoccupazioni. E’ pertanto di difficile comprensione il fatto che un materiale a tutti gli effetti idoneo ad essere riutilizzato per il ripristino ambientale della cava di Sasso di Castro risulti nel contempo inquinato e inquinante nel momento in cui viene utilizzato per la messa in sicurezza di un sito analogo e ad esso vicino, qual’è l’ex cava di Monte Beni. Più che gli aspetti legali e formali della vicenda, che interessano i cittadini secondariamente, occorre innanzi tutto chiarire se la stesa dei fanghi-limi a Monte Beni comporti, oltre ai benefici connessi con la sistemazione paesaggistica e con l’aumento del livello di messa in sicurezza correlato al noto fenomeno franoso (al proposito si rimanda all’apposita relazione del Prof. Canuti), problematiche di natura ambientale e di inquinamento, perché, se non dovessero sussistere, sarebbe stato non solo giustificato, ma auspicabile, il ricorso ai fanghi-limi, fermo restando che, se al contrario, scaturissero effettive criticità, allora esse dovrebbero coinvolgere e riguardare anche Sasso di Castro ove questi fanghi-limi vengono messi a dimora da svariati anni.
Dunque, nella giornata del 18 Novembre 2003 si è venuti inaspettatamente e improvvisamente a conoscenza che un campione di detti fanghi-limi aveva un contenuto di vanadio pari a 156,4 p.p.m., ossia superiore al limite previsto dal D.M. 471/99, che è pari a 90 p.p.m. per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale e inferiore a 250 p.p.m. previsto per i siti ad uso commerciale e industriale. Quanto sopra è l’unico dato certo, a cui non possono che seguire tutta una serie di quesiti e constatazioni, ovvero: 1) Due campioni possono considerarsi significativi dell’intero ammasso di fanghi-limi? Sicuramente no, sia in termini positivi che negativi. 2) A prescindere dal reale contenuto di vanadio dell’ammasso, poiché esso scaturisce da una sua presenza intrinseca nella roccia allo stato naturale, andrebbe chiarito se il contenuto di vanadio nei fanghi-limi è dello stesso ordine di quello presente nella roccia naturale. 3) Il vanadio e gli altri metalli pensati parti costituenti della roccia come sali insolubili nell’acqua come risulta dalle analisi dei “rilasci” e delle acque di sorgente.
Stante quanto sopra, appare evidente come quanto letto o sentito in alcuni articoli o proclami sia ingiustificatamente allarmistico e strumentale, e non certo motivato dai nobili fini della salvaguardia dell’ambiente e dell’interesse dei cittadini, fini per i quali questa Amministrazione ha improntato la propria azione, spesso – consentitemi – coronata da successo, come proprio nel caso di messa in sicurezza della frana di Monte Beni.
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Forse è ancora più grave che ad essere sbagliato sia il progetto generale della Cava di Sasso di Castro approvato in Conferenza dei Servizi nel 1995. Chi c'era a quella Conferenza?
queste precisazioni riguardano il comunicato stampa di IDRA, di cui hanno dato notizia anche altri giornali, comunque le pubblichiamo volentieri in maniera integrale |
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Prot. n. 2519 (23.02.04) li, 21/02/2004 Alle
Redazioni di “
I Ciompi”- FIRENZE
Oggetto:
Parcheggi pubblici e prescrizione reati – Vs. articolo n. 4 del
17/02/2004 – Ulteriori
Precisazioni - Si
fa seguito alla pubblicazione del n. 4/2004 del Vs. giornalino nel quale: -
a pag. 2, si legge un articolo dal titolo “Restituiamo al Comune e al
popolo di Firenzuola la sovranità sulla Gran Bretagna”; -
a pag. 3, viene pubblicata la risposta del Comune (prot. n. 1778/5.2.04)
al Vs. precedente articolo in merito all’oggetto ( n. 1/2004). Occorre
ritornare sulla questione in quanto si nota che, nonostante l’ampia
risposta fornita dal Comune, nello stesso numero in cui la stessa viene
pubblicata, in altro articolo di diverso oggetto, si legge testualmente
quanto segue: “la prescrizione vale per tutti non soltanto per il nostro
Sindaco”. L’affermazione
sopra riportata desta sconcerto in considerazione del fatto che, sia in
sede di interrogazione consiliare sia nella nota del 5/02/2004, è stato
ampiamente dato conto del fatto che: 1-
il riferimento alla prescrizione dei presunti reati a carico dello
scrivente è stato solo il frutto di una strumentalizzazione ed
enfatizzazione dalla stampa mentre la realtà delle cose è diversa; 2-
l’adempimento del deposito dei progetti al Genio Civile in base al
vigente ordinamento degli enti locali (art. 107 D.Lgs. n. 267/2000),
risulta di esclusiva pertinenza dei dirigenti tecnici competenti e
rispetto ad esso gli organi di governo politici sono assolutamente
estranei; 3-
il Sindaco, quindi, non fruisce di una mera prescrizione dei termini per
l’esercizio dell’azione penale ma di una totale esenzione da
responsabilità per non aver commesso il fatto in quanto non è il
soggetto cui il precetto penale è rivolto. In
considerazione del fatto che i concetti sopra riportati sembrano
volutamente ignorati, si riporta di seguito una massima tratta da sentenza
illuminante in merito: Cassazione
Penale, Sez. III, sent. n.
9010 del 09-09-1986. Nell'ipotesi
di inosservanza dell'obbligo di denuncia delle opere in cemento armato
all'ufficio del Genio civile, realizzate dal C.O.N.I., responsabile non è
il presidente dell'ente, ma il dirigente della unità organica competente
individuato in base alla legge 20/03/1975 n. 70, nonché del regolamento
dei servizi e dell'ordinamento approvato dal consiglio nazionale. Infatti
nelle imprese od enti ad organizzazione complessa o differenziata,
l'individuazione del destinatario delle norme che impongono obblighi od
adempimenti deve essere effettuata non già tenendo presente le astratte
qualifiche spettanti a coloro che fanno parte dell'ente stesso e
dell'impresa (legale rappresentante, dirigente, preposto), bensì facendo
riferimento alle ripartizioni interne delle specifiche competenze, così
come regolate dalle norme, regolamenti o statuti. Ribadito,
quindi che il continuare ad insistere, nonostante le precisazioni fornite,
sul concetto del “sindaco prescritto” è offensivo e lesivo della
persona e del ruolo dello scrivente, si ritiene a questo punto ineludibile
procedere a : 1-
diffidare codesto stampato dall’utilizzare ulteriormente i termini
“prescrizione” e/o “prescritto” in riferimento alla persona del
Sindaco di Firenzuola; 2-
chiedere che venga presentata formale smentita di quanto affermato nel nr.
04/2004 citato; 3
chiedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della Legge n. 47/1948
(legge sulla stampa), di procedere a pubblicare integralmente sul Vs.prossimo
numero la presente nota di rettifica. In
mancanza di quanto sopra o al ripetersi di analoghe illazioni pubblicate
sul Vs. periodico, lo scrivente si vedrà costretto ad adire la competente
Autorità Giudiziaria per tutelarsi nelle sedi ritenute più opportune.
Distinti saluti
Il Sindaco Prof.
Renzo Mascherini |
IL SINDACO DI FIRENZUOLA NON HA PROBLEMI
DI PRESCRIZIONE. Non abbiamo nessun problema a
riconoscerlo e ad affermarlo.
Per quanto riguarda la giurisprudenza, a proposito della responsabilità degli amministratori e dei tecnici, potremmo citare una sentenza della Corte dei conti, riportata da Il Sole-24 ore di lunedì 16 febbraio 2004, che ci è stata segnala nello "spazio libero" di questo sito. In un articolo del Sole-24 ore di lunedì 16 febbraio 2004, dal titolo "Il primo deve vigilare su come lavora il funzionario", si legge: "La Corte dei Conti (Sez. giur. per la Lombardia, 1 agosto 2003, n. 991) ha stabilito che la responsabilità del Sindaco 'non è venuta meno per effetto delle disposizioni introdotte dalla legge 142/1990 (ora del Tu 267/2000) perché l'attribuzione ai dirigenti di autonomi poteri di gestione amministrativa non esclude la permanenza di poteri di direttiva e di controllo da parte dell'organo elettivo, specie in una materia dove le infrazioni danno luogo a responsabilità penale" Comunque, ripetiamo, a noi interessa prima di tutto il confronto politico e quindi sulle eventuali responsabilità politiche di tutti, amministratori, maggioranza, opposizione, privati, enti e istituzioni |
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Prot. n. 2518 (23.02.04) li, 21//02/2004
Oggetto:
Pianificazione urbanistica comunale e lavori pubblici di Porta
Fiorentina e Porta Bolognese Facendo seguito all’articolo pubblicati sul n. 2/2004 del Vs. giornalino dal titolo "Per favore fermatevi", con la presente si forniscono le necessarie e doverose precisazioni.
Lavori di Porta Fiorentina e Porta Bolognese
Nella prima parte dell’articolo in trattazione viene affermato che i lavori in oggetto sono stati progettati in violazione del PRG del Centro Storico del Capoluogo in quanto mancanti del previsto "progetto organico complessivo".
Viceversa,
in base ad apposita relazione tecnica del Responsabile del Settore
Tecnico di cui alla nota che si allega alla presente (All.n. 1), 1- l’art. 7 delle norme di attuazione del PRG, in mancanza del progetto organico citato, nel limitare o impedire gli interventi sulla cinta muraria e sulle aree libere interne alla stessa, non stabilisce (non avendo tale finalità) alcun limite per gli interventi sulle aree libere esterne; 2- i progetti approvati nel lasciare una fascia di rispetto, consentono di non pregiudicare in alcun modo il progetto di riqualificazione complessivo previsto dalla variante; 3- da un punto di vista procedurale non sussistono violazioni normative; 4- nel merito il parere favorevole della competente Commissione Edilizia Integrata ha avallato la qualificazione degli interventi come aventi "finalità di riqualificazione ambientale in genere e di recupero dei valori storico formali…" del centro storico.
Accertato in tal modo la conformità urbanistica dei progetti citati, ancora una volta si rileva che le affermazione da Voi pubblicate risultano destituite di ogni fondamento e che allo stato non necessita alcuna repentina "cancellazione della variante al PRG" del 1996.
Si ricorda, infine, che il citato supplemento di indagine tecnica è stato effettuato per doveroso scrupolo amministrativo, atteso che gli atti di approvazione dei progetti di cui trattasi sono sicuramente legittimi (e quindi conformi dal punto di vista urbanistico), in quanto consolidatisi per mancata impugnazione al competente TAR nei termini previsti.
Quindi, è possibile concludere sul punto, facendo presente che la correttezza dell’attività amministrativa (che si presume legittima), non viene accertata dai giornali (più o meno di parte) ma nei competenti tribunali (per definizione imparziali).
Approvazione del nuovo Regolamento Urbanistico
Sempre nello stesso articolo si lancia un appello all’Amministrazione comunale a non approvare lo strumento urbanistico in oggetto da lasciare al prossimo Consiglio Comunale, aggiungendo "Fermatevi! Non vincolare il futuro ai vostri errori."
In merito sembra opportuno evidenziare il valore dell’attività di pianificazione urbanistica svolta da questa Amministrazione, che a fronte di un tormentato iter burocratico e a seguito di ampia e convergente concertazione, è riuscita (tra i primi comuni toscani) nella seduta del C.C. 26/01/2004 ad approvare con ampio consenso il Piano Strutturale, previsto dalla L.R. n. 5/95, dotandosi così di uno strumento che apre notevoli possibilità di ulteriore sviluppo per il territorio comunale.
Per quanto riguarda l’approvazione del Regolamento Urbanistico (strumento necessario per rendere operative le scelte di massima del Piano Strutturale), come già anticipato in Consiglio Comunale, si ritiene di dover chiarire quanto segue: - se sussistono le condizioni tecniche per farlo, questa Amministrazione ha il dovere (sia politico che amministrativo) di concludere l’iter pianificatorio intrapreso, mediante l’approvazione del citato strumento, senza peraltro in tal modo ipotecare irreparabilmente nessuna futura diversa scelta; - infatti il regolamento urbanistico in base alla legge regionale è uno strumento flessibile (modificabile liberamente a fronte di nuove esigenze e/o scelte strategiche) e di esclusiva competenza comunale (non necessitando di approvazione da parte di altri enti); - quindi il regolamento eventualmente approvato durante questo mandato amministrativo, potrebbe essere liberamente rivisto dal futuro Consiglio Comunale democraticamente eletto.
Pertanto, correttamente impostata la questione, non sembra che, con allarmismo e demagogia, si possano invocare attuali scelte erronee dell’Amministrazione vincolanti per il futuro.
Ancora una volta, in considerazione del contenuto erroneo, offensivo e mistificatorio dell’articolo in oggetto, si chiede la pubblicazione integrale della presente sul Vs. periodico, con le modalità e nei termini di cui all’art. 8 della Legge n. 47/1948.
Distinti saluti
Il Sindaco Prof. Renzo Mascherini
Prot. U.T. n.37/04 Al Sindaco Sede Oggetto: conformità urbanistica lavori pubblici di porta Fiorentina e Porta Bolognese.
A seguito della Sua prot. 2112 del 12.2.2004, si relaziona quanto segue: gli interventi cui ci si riferisce sono quelli di cui alle pratiche edilizie 112/03 (Porta Bolognese) e 154/03 (Porta Fiorentina) e riguardano la sistemazione dei giardini posti fuori del centro storico, tra le Mura storiche e la viabilità esterna di circonvallazione; la Variante per il Centro Storico approvata con deliberazione C.C. n. 47 del 25/3/96, nella parte normativa di cui si allega copia, disciplina gli interventi relativi alle Mura storiche e alle aree libere interne ed esterne a queste ultime, prevedendo un progetto organico complessivo; la stessa norma disciplina, nelle more del suddetto progetto organico complessivo, gli interventi sulle Mura e nelle aree libere interne alle Mura; nulla si dice per gli interventi nelle aree libere esterne; questo Ufficio, nelle istruttorie dei progetti di che trattasi, ha richiamato la normativa della Variante sopra citata, principalmente per far presente la "finalità di riqualificazione ambientale in genere e in particolare di recupero dei valori storico formali degli elementi di testimonianza superstiti dell’ antico insediamento del Capoluogo"; i progetti sono stati esaminati dalla Commissione Edilizia e, dopo una revisione progettuale di quello relativo a Porta Bolognese, hanno avuto esito favorevole con prescrizioni e sono stati successivamente approvati a cura dell’ Ufficio PROMITAV; la revisione di cui sopra aveva il prevalente obiettivo di lasciare quanto più possibile libera una fascia lungo le Mura per non pregiudicare la realizzazione del progetto di riqualificazione ambientale previsto dalla citata Variante del Centro Storico; si ritiene che da un punto di vista procedurale, per quanto consta a questo ufficio, si siano seguiti i vari passaggi previsti dalle norme e regolamenti vigenti, infatti la norma della Variante del centro Storico è a nostro giudizio finalizzata a salvaguardare le Mura e le aree libere interne da interventi di privati che potessero pregiudicare un progetto organico complessivo, ma non a impedire interventi pubblici sui giardini esterni, purchè non pregiudizievoli nei confronti di tale progetto organico; la valutazione del merito del problema, se cioè i progetti conseguano la "finalità di riqualificazione ambientale in genere e in particolare di recupero dei valori storico formali degli elementi di testimonianza superstiti dell’ antico insediamento del Capoluogo", fermo restando quanto espresso da questo Ufficio in fase istruttoria, si ritiene che sia stata fatta in sede di Commissione Edilizia. Si allega copia delle Norme di Attuazione della Variante e dei pareri della Commissione Edilizia.
Firenzuola 16.2.2004 IL RESPONSABILE DEL SETTORE III (Ing. Paolo Del Zanna)
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Anche rispetto alla questione delle mura e dei giardini ci interessa la sostanza della scelta politica, piuttosto che le sottigliezze tecniche: a questa questione dedichiamo una pagina del sito e dedicheremo altri articoli sul giornalino. La sostanza è che non si è fatto un piano organico per il recupero delle mura e che qualsiasi intervento sulla fascia esterna (come su quella esterna), su suolo pubblico (oltre che su quello privato) può pregiudicare addirittura l'elaborazione di un piano complessivo di recupero.
"alcun limite per gli interventi sulle aree libere esterne" - vale anche per i privati? quanto è grande la "fascia di rispetto?"
no:
la CEI non "ha avallato", ma "ha richiamato la
normativa della Variante sopra citata, principalmente per far
presente la 'finalità di riqualificazione ambientale in genere
e in particolare di recupero dei valori storico formali degli
elementi di testimonianza superstiti dell’ antico insediamento del
Capoluogo'"
disciplina gli interventi relativi alle Mura storiche e alle aree libere interne ed esterne a queste ultime, prevedendo un progetto organico complessivo; la stessa norma disciplina, nelle more del suddetto progetto organico complessivo, gli interventi sulle Mura e nelle aree libere interne alle Mura; nulla si dice per gli interventi nelle aree libere esterne;
la revisione di cui sopra aveva il prevalente obiettivo di lasciare quanto più possibile libera una fascia lungo le Mura per non pregiudicare la realizzazione del progetto di riqualificazione ambientale previsto dalla citata Variante del Centro Storico
la valutazione del merito del problema ...
fermo restando quanto espresso da questo Ufficio in fase istruttoria, si ritiene che sia stata fatta in sede di Commissione Edilizia (che cosa ha espresso l'Ufficio in fase istruttoria? quale la valutazione della Commissione edilizia?)
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Prot. n. 1778
li, 05/02/2004
Oggetto:
Collaudi opere in C.A. parcheggi pubblici comunali – Vs. articolo del
24/01/2004 – Precisazioni -
Facendo
seguito all’articolo pubblicato sul n. 1/2004 del Vs. giornalino, con la
presente si forniscono le necessarie precisazioni ed i doverosi
chiarimenti.
Come è già
stato ampiamente riferito in sede di interrogazione consiliare del
26/01/04, la corretta ricostruzione della vicenda in oggetto non
corrisponde affatto a quanto sostenuto da parte della minoranza consiliare
interrogante e riportato in vario modo dalla stampa locale.
In primo
luogo occorre scindere gli aspetti sostanziali della vicenda da
quelli formali, riaffermando con chiarezza quanto certificato dai vari
tecnici professionisti coinvolti.
Sostanzialmente
la progettazione e la realizzazione delle opere di cui trattasi risponde
ai requisiti tecnici e normativi di idoneità delle strutture in cemento
armato e quindi le opere stesse non costituiscono (e non hanno mai
costituito) pericolo alcuno per la pubblica incolumità degli utenti, in
quanto:
-le opere
sono state progettate da tecnico idoneo ai sensi di legge e nel rispetto
delle norme sismiche che interessano il territorio comunale;
-le opere
prima di essere messe in esercizio sono state oggetto di collaudo statico
da parte di tecnico abilitato, ai sensi dell’art. 7 della L. n.
1086/1971;
-in data
20/12/2003 il responsabile dell’UTC ha confermato la correttezza dei
progetti strutturali e l’assenza di qualsiasi pericolo pubblico.
Tanto
premesso è possibile analizzare con maggiore serenità gli aspetti
formali della fattispecie di cui trattasi.
FATTO
E CAUSE
1) Si è
verificato il mancato deposito preventivo all’ex Genio Civile dei
progetti in oggetto previsto dall’art. 17 della L.R. n. 64/74. In base
al vigente ordinamento degli enti locali (art. 107 D.Lgs. n. 267/2000),
tale adempimento risulta di esclusiva pertinenza dei dirigenti tecnici
competenti e rispetto ad esso gli organi di governo politici sono
assolutamente estranei.
2) Come
relazionato al Consiglio Comunale, il mancato deposito è giustificabile
(anche quale possibile esimente penale) in base ad una circolare del Genio
Civile del 1989, tuttora vigente, che esonera da tale adempimento gli
interventi edilizi inerenti i muri di sostegno di altezza inferiore ai tre
metri (come nei casi di cui trattasi).
EFFETTI
1) Il citato
inadempimento comporta esclusivamente una responsabilità penale
sanzionata (se accertata) con una ammenda: trattasi, come noto, di
responsabilità esclusivamente personale dell’autore del reato che non
coinvolge in alcun modo l’Ente.
2) Non
esiste, quindi, alcuna conseguenze dannosa per l’Ente, quali il
pagamento eventuale dell’ammenda né la necessità (da Voi erroneamente
paventata) di predisporre progetti in sanatoria con le connesse ulteriori
spese.
3) E’
senz’altro priva di alcun fondamento giuridico la Vs. affermazione della
mancata “prescrizione” di un presunto “illecito amministrativo” e
quella connessa che “l’amministrazione dovrà risponderne in
tribunale”. E’ noto, infatti che l’attività amministrativa,
assistita da presunzione generale di legittimità, è vagliata dai
competenti TAR a seguito di ricorso giurisdizionale soggetto a brevi
termini di decadenza, decorsi i quali l’atto si intende giuridicamente
consolidato e inoppugnabile. Nel caso in esame non risulta pendente alcun
ricorso giurisdizionale nè lo stesso poteva o potrebbe essere proposto,
quindi non si capisce quale sia il tribunale presso il quale l’Ente
dovrebbe rispondere.
RESPONSABILITA’
Sulla base di
quanto detto, è chiaro che non sussistono quelle responsabilità e quei
danni da più parte ostinatamente ricercate e che l’Amministrazione
dovrebbe perseguire.
Comunque,
appare opportuno ricordare che in ogni tipo di responsabilità (penale,
disciplinare, amministrativa) si risponde in base ad idoneo titolo
soggettivo (dolo o colpa), che nel caso di specie, come detto, sembra
doversi escludere in presenza di una idonea causa giustificativa quale la
citata circolare del Genio Civile.
Inoltre,
occorre chiarire che ove mai ci dovessero essere i danni e le
responsabilità da perseguire da parte del “tecnico autore
dell’abuso” (evenienza decisamente confutata), non si intravedono
legittime azioni a disposizione del Comune, in quanto:
- è da
escludere un procedimento disciplinare, in quanto trattasi di ex
dipendente comunale nei cui confronti non sussistono
più i poteri tipici del datore di lavoro;
- è da
escludere una “ritorsione” (pure suggerita in C.C.) mediante revoca
e/o applicazione di penali agli incarichi professionali in essere con
l’Ente, in quanto stante la distinzione dei rapporti giuridici (lavoro
dipendente ed autonomo) si configurerebbe un’attività
dell’Amministrazione qualificabile come illecita in base al codice
civile, foriera di possibili e reali danni a carico dell’Ente.
CONCLUSIONI
Infine,
merita un cenno la palese strumentalizzazione da Voi fatta di quanto
riportato nell’articolo della Nazione del 9/1/04 sulle dichiarazioni del
Sindaco circa la possibile avvenuta
prescrizione del reato penale e sulla relativa responsabilità
dirigenziale: quanto detto costituiva
una dovuta precisazione in merito alle accuse personali mosse allo
scrivente (strumentalmente usate a fini politici) e non certo il
fondamento della posizione dell’Amministrazione che, viceversa, è stata
dettagliatamente esposta nelle dovute sedi.
Si
ritiene, pertanto, offensivo che il Vs. articolo affermi che “si
tratta di una risposta in cui si tocca veramente l’assurdo e la
sfacciataggine” e che tale affermazione merita una formale smentita
mediante la pubblicazione integrale della presente.
Distinti saluti
Il Sindaco
Prof. Renzo Mascherini |
A
proposito della risposta del Sindaco Sicurezza,
forma e sostanza, responsabilità e
la storia di una Circolare del
Genio Civile Ci
rassicura il fatto che “le opere stesse non costituiscono (e non
hanno mai costituito) pericolo alcuno per la pubblica incolumità
degli utenti”. Ma la nuova domanda è: una amministrazione pubblica può accontentarsi di fare “opere pubbliche non pericolose” o dovrebbe anche farsi carico della correttezza delle procedure “formali”, che rappresentano per i cittadini la sostanziale garanzia della conformità delle opere alle norme sulla sicurezza. Secondo noi è molto pericolosa la distinzione fra forma e sostanza quando la “forma” è quella di leggi norme e regolamenti. Comunque, per quanto riguarda i collaudi delle opere oggetto della polemica, aspettiamo di conoscere i dati relativi che abbiamo richiesto all’Ufficio ProMitAV. [Per inciso, aspettiamo una risposta al nostro articolo sulla pensilina di Via dello Sport: per caso lì c’è pericolo, visto che è stata transennata?] Il punto centrale delle «difesa» dell’operato dei tecnici da parte del Sindaco è una Circolare del Genio Civile del 1989 «tuttora vigente». Ci siamo preoccupati di trovare e leggere quella Circolare (prot. 1443 del 3 marzo 1989) e ci siamo imbattuti anche in altro documento dello stesso anno (prot. 7390 del 14 novembre 1989), che ha per oggetto «Deposito dei progetti in zona sismica», nel quale il nuovo dirigente dell’Ufficio, riferendosi esplicitamente alla circolare del suo predecessore, afferma, fra l’altro: «se è pur vero che molti casi potrebbero essere esclusi dagli obblighi dell’art. 17 della L. 1974/64 … è pur vero che tale interpretazione di merito … non è condivisa dagli operatori di cui all’art. 29 della citata Legge 64, per motivi di facile intuizione. Ne consegue che il professionista, anche il più esperto è esposto a provvedimenti penali, con i conseguenti comprensibili disagi. … In definitiva ritengo che sia opportuno effettuare i depositi di legge senza deroghe.» A tutti, o almeno a noi, piacerebbe affrontare le questioni in termini politici, ma questo implica che tutti accettino questo terreno di confronto, naturalmente dopo aver chiarito tutto ciò che c’è da chiarire sul piano delle procedure e del rispetto delle regole, senza cercare di giustificare ciò che non è giustificabile. Errare è umano: cerchiamo di individuare gli errori del passato, per riconoscerli, per rimediarvi – quando è possibile – e per organizzarci e commetterne meno in futuro. Infine è interessante la questione della responsabilità, a proposito della quale il Sindaco denuncia la totale impossibilità ad agire anche nel caso che fossero accertate responsabilità dei dirigenti tecnici. È una questione generale che ci preoccupa non poco, proprio per il suo valore di principio generale: in sostanza egli dice che se un dirigente del Comune commette un errore, poi si dimette (e magari il Comune gli affida un altro incarico – non si capisce perché –) non c’è modo di rivalersi.
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