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CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE .DI UN PARCO EOLICO
SCRITTURA
PRIVATA
L-
L'anno duemiiadue (2002) e questo dì
ventotto (28) dei mese di gennaio nella sede municipale de! Comune di Firenzuola,
fra i Signori:
[…] in qualità di […]
(più' avanti indicato come:
Comune), il quale agisce ai sensi dell' art. 6, comma 2 lett. e) della Legge n. 127/97 per conto dei Comune di Firenzuola, codice
fiscale; 01175240488;
[…].,
società di diritto italiano con sede
legale […]
rappresentata dal Direttore Generale […], (di seguito indicato come: "Società");
PREMESSO CHE :
A)
La legislazione nazionale e, in particolare, la Legge n. 10/1991
contenente
le norme
per l'attuazione del Piano
Energetico
Nazionale,
incentiva lo
sviluppo e
I' utilizzazione
delle fonti
rinnovabili
di energia, considerando come tale anche il vento;
B)
L' utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia è considerata di
pubblico
interesse e di pubblica utilità e ìe opere relative sono
equiparate
alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'
applicazione
delle leggi sulle opere pubbliche;
La Società
è impegnata
nella promozione, realizzazione,
costruzione
e sfruttamento di impianti per la produzione di energia
elettrica da fonte
eolica mediante aereogeneratori (di seguito anche: "impianti per
uso Parchi Eolici");
D)
La Società
è interessata
ad effettuare
investimenti per
l'installazione dei predetti impianti
nel territorio del Comune;
E)
La società ha manifestato la
sua intenzione di gestire i suddetti
impianti attraverso Società
di Sfruttamento,
come definite
al
successivo ari.8;
F)
La Società e il Comune sono
interessati a concludere, senza
pregiudizio dei diritti dei
terzi, e in ogni caso nel perseguimento
dell'interesse pubblico, ii
presente accordo procedimentale per
l'ottenimento dei provvedimenti
preliminari e finali necessari per
procedere allo studio del
territorio e alla eventuale successiva
realizzazione dei lavori
diretti alla costruzione degli impianti per
uso Parchi Eolici nei territorio Comunale;
G)
La società e' risultata aggiudicataria delia procedura di selezione
svolta da! Comune, come risulta dalla determinazione U.T.C, n. 8 del 23.1,2002;
Tanto
premesso, le parti stipulano quanto segue;
1. Premesse,
1.1 Le premesse costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente
accordo.
2,
Oggetto.
2.1. Con il presente accordo il Comune s'impegna
sin d'ora a determinare, anche mediante
la conclusione
di successivi . accordi,
il contenuto
dei provvedimenti necessari
alla realizzazione
dell’iniziativa di cui in premessa in relazione alle richieste,
proposte ed
osservazioni formulate dalla
Società nell'ambito dei
procedimento diretto
all'emanazione dei
provvedimenti di competenza
comunale necessari allo studio preliminare
del territorio e all'eventuale realizzazione dei lavori di
costruzione degli impianti per uso Parchi Eolici. II presente
accordo
viene sottoscritto senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e
in ogni caso nel perseguimento dell'interesse pubblico. Al suddetto fine, .il responsabile de!
procedimento procederà ai sensi del comma 1 bis, dell'ari 11 L. n. 241/90 e
successive modificazioni.
3.
Obblighi specifici del Comune,
3.1.
In considerazione di quanto previsto ne! precedente articolo 2, i! Comune si impegna a non compiere,
nella vigenza de! presente accordo, alcuna attività a favore di terzi che si ponga in
contrasto con il procedimento attivato dalla Società ovvero che
possa comunque ostacolare la spedita conclusione del procedimento e, quindi, lo studio, la realizzazione e la gestione
degli impianti per uso Parchi eolici.
3.2.
Gli atti permissivi, autorizzazioni e concessioni di competenza
dei.
Comune, verranno rilasciati a favore della Società o suoi
aventi causa (Soc. di
Sfruttamento, come definite al successivo
art.8, o altra società del gruppo
[…]),
Il
Comune si
obbliga altresì alla
costituzione, in eventuali
proprietà
comunali, delle
servitù necessarie alla riuscita
dell’iniziativa
imprenditoriale che di seguito si identificano a titolo
meramente esemplificativo e non tassativo: servitù elettrica di cavidotto, dì elettrodotto aereo,
di accesso, di passaggio ed altre necessarie all'attività di costruzione, gestione,
manutenzione e sfruttamento degli impianti per uso Parchi Eolici.
3.4. Il
Comune si
impegna a
collaborare con fa
Società per l'individuazione dei
proprietari delle particene dei terreni di
interesse
eolico e
a facilitare
le trattative con
essi, organizzando,
se possibile, riunioni con i soggetti interessati.
4. Obblighi della Società.
4.1.
A fronte dei diritti concessi, ii Comune, a decorrere dalla data di avviamento
degli impianti di aerogenerazione e per un periodo di 20 anni, riceverà un corrispettivo
annuo pari alla percentuale del 1,8% dell'importo totale al netto di IVA
del fatturato annuo dell'energia prodotta dagli aerogeneratori effettivamente installati
sui terreni che ricadono nell'ambito de! territorio del Comune,
4.2.
Il corrispettivo di cui al precedente ari. 4.1, fatta esclusione degli oneri dì costruzione ed
urbanizzazione, si ritiene comprensivo della costituzione di ogni ulteriore diritto
afferente la
realizzazione, l'esercizio, la manutenzione, la gestione elettrica
e l'ufficio di controllo tecnico, nonché delle relative opere accessorie e di collegamento, anche con
riferimento alle strade di accesso al sito, ivi compresa la costituzione
di diritti di servitù elettrica di cavidotto, di. elettrodotto aereo, di accesso, di
passaggio
e di ogni altra servitù onere o disagio, che potrà
essere
arrecato dalla
realizzazione, dall'esercizio, dalia
manutenzione
e dallo
sfruttamento di ogni
impianto.
Nel
corrispettivo
è altresì compreso l'importo eventualmente dovuto
per
il mutamento dì destinazione d'uso degli eventuali terreni
gravati
da uso civico.
4.3.
fi Comune è manlevato da qualsiasi responsabilità comunque connessa alla .realizzazione, ali'
esercizio, alle gestione e alla manutenzione dell' impianto.
5.
Durata. Condizioni risolutive.
5.1
I! presente
accordo ha durata
.di 20 anni dalla data
della
sottoscrizione
dello stesso.
5.2
La efficacia
del presente
accordo
potrà cessare
automaticamente prima della scadenza prevista nel precedente
art.
5.1, al versificarsi di una o più delle seguenti condizioni
risolutive:
a)
l'insolvenza; il
fallimento, l'assoggettamento
ad altre
procedure
concorsuali, la cessazione,
la liquidazione,
lo
scioglimento,
salvo il caso di fusione o conferimento delle
Società
o delle
Società di
Sfruttamento, come
definite al
successivo
art.8;
b) il mancato ottenimento da
parte della Società oppure
delle
Società di Sfruttamento, come definite al successivo art.
8, in tutto
o in
parte, dei
permessi e/o
concessioni e/o autorizzazioni
necessariee dell’installazione degli impianti per uso
Parchi Eolici;
c) l'inadeguatezza al fine dello
sfruttamento economico degli impianti per uso Parchi Eolici, delle condizioni
previste nei permessi e/o concessioni e/o autorizzazioni necessaria rilasciate
dalle competenti autorità, come pure la sospensione, l'annullamento e/o
revoca di ogni atto amministrativo concesso da parte delle autorità
competenti necessario per l'installazione degli impianti stessi;
d)
la
mancata concessione
de! punto
di collegamento
elettrico da parte delle autorità a
ciò preposte e/o l'ottenimento
di una concessione di un punto
di. collegamento elettrico che
non risulti economicamente
conveniente;
e)
l'impossibilità di
realizzare il completamento
della
costruzione
della linea elettrica;
f)
il venir meno dei presupposti tecnici ed economici idonei
per
lo sfruttamento degli impianti per uso Parco Eolico;
g)
la mancata concessione del mutamento di destinazione
da
parte delle autorità competenti sulle porzioni e/o particene di
terreno di interesse eolico eventualmente gravate da usi civici;
h)
la modificazione della normativa ad oggi applicata al
settore
energetico (ad es. cambiamento delle tariffe), in modo
tale
che la gestione e lo sfruttamento degli impianti per uso
Parchi
Eolici non siano più convenienti economicamente;
i)
il cambiamento delle condizioni
climatiche (ad es.
peggioramento
della qualità del vento) in modo tale, che la gestione e lo sfruttamento degli impianti, per
uso Parchi Eolici non
siano più convenienti economicamente;
j)
l'impossibilità giuridica o materiale di sfruttamento dei terreni per i fini di cui in premessa.
5.3 Le
parti convengono che in caso di risoluzione derivante dal precedente art. 5.2, il Comune non potrà
pretendere alcunché, a qualsivoglia
titolo o
ragione, dalla
Società oppure
dalle Società
di Sfruttamento, come definite al successivo art.8.
6.
Riservatezza.
6.1.
Le
parti si
impegnano a
mantenere riservato
il presente accordo
nonché tutte le informazioni relative all'attività e agli affari dell'altra Parte, ricevute in
relazione all'accordo, e faranno in modo che tale impegno sia rispettato altresì
dai consulenti, amministratori e dipendenti di ciascuna di esse ai quali
tali informazioni
siano state comunicate. Le Parti adotteranno ogni necessaria
precauzione ai fini di salvaguardare la riservatezza e
la segretezza
di tali
informazioni e
di impedire
la loro rivelazione a terzi.
6.2. Resta inteso che le Parti non saranno in alcun caso considerate
inadempienti alle disposizioni contenute nella presente clausola per effetto di
comunicazioni e/o pubblicazioni eseguite in ottemperanza a disposizioni
normative e regolamentari
vigenti promulgate da Autorità governative, di controllo o di borsa aventi giurisdizione sulle Parti; in relazione all’esecuzione
del presente accordo e alle operazioni in essa previste.
6.3.
Le Parti non daranno pubblicità, né emetteranno comunicati stampa o di
altra natura relativamente alla sottoscrizione e/o alla
risoluzione dei presente accordo, alle disposizioni ìn essa contenute o alle operazioni in essa previste,
senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, per ciò che attiene sia
alla forma,
sia alla sostanza di detti comunicati. Laddove eventuali annunci
siano, richiesti obbligatoriamente in base a norme o regolamenti emessi da Autorità
governative, di controllo o di borsa aventi
giurisdizione su
taluna delle
Parti, (a
Parte soggetta
a tale obbligo si impegna, per quanto possibile, a concordare preventivamente con l'altra Parte
sia la forma che la sostanza di detti annunci.
7.
Posti di Lavoro-Forza Maggiore.
7.1. L'installazione degli impianti per uso
parchi Eolici rappresenta una fonte di ricchezza .per la Comunità di Fìrenzuola, che si manifesterà
da un Iato attraverso i corrispettivi economici che riceverà il Comune, dall'altro tramite la
creazione di posti di lavoro, in questo senso la Società si impegna ad
utilizzare durante la fase di costruzione ed esercizio degli impianti per uso
Parchi Eolici con priorità personale residente ne! Comune, sempre che questo abbia le caratteristiche
necessarie per attendere
a siffatti lavori. 7,2.
Nessuna delle
Parti sarà
responsabile per
la mancata esecuzione. dei presente accordo dipendente .-da atti, fatti e/o eventi
di qualunque natura non imputabili ad alcuna delle Parti (quali,
a titolo
meramente esemplificativo,
eventi naturali; sommosse; divieti e/o
impedimenti disposti da
leggi e/o
disposizioni regolamentari
intervenuti successivamente alla conclusione del presente accordo; atti giudiziari, regolamentari e/o
amministrativi per ragioni
non imputabili
alla Parte
interessata da tali provvedimenti; scioperi;
occupazioni e/o altri conflitti sindacali relativi a dipendenti di una Parte e/o
di terzi subcontraenti o fornitori di una Parte).
7.3. La
Parte colpita dall'evento di forza maggiore dovrà darne immediata comunicazione all'altra Parte,
indicando se possibile la natura
dell'evento, la sua
possibile durata
e gli
effetti sull'adempimento degli
obblighi previsti
a suo
carico dai presente
accordo. Le
parti devono
cooperare tra
di loro, compiendo quanto possibile con diligenza e buona fede, in modo
da limitare le conseguenze dell'evento di forza maggiore.
7.4,
Ogni ritardo e/o inerzia di una Parte nell'esercizio di poteri
e/o diritti previsti a suo favore dal presente accordo ovvero
ogni atto
di esercizio parziale di poteri e/o diritti non potrà in alcun modo
intendersi come rinuncia totale o parziale della Parte interessata a tali poteri e/o diritti. Ogni
potere e/o diritto previsto dal
presente accordo
potrà essere
azionato dalla
Parte interessata separatamente da o congiuntamente con altri diritti e/o
poteri derivanti dal presente accordo e/o dalla legge nella misura in cui i poteri e/o diritti aziendali
congiuntamente siano cumulabiii e non incompatibili tra loro.
8.
Subentro delie Società di sfruttamento
8.1
Le parti convengono che i
diritti e gli obblighi derivanti dal resente
accordo in capo alla Società (o ad altra società del Gruppo […]
potranno essere da quest' ultima trasferiti alla
o alle società che saranno costituite per la gestione di ogni impianto per uso Parco Eolico (Società di Sfruttamento).
8.2
La
cessione dei
diritti e
degli obblighi alla
Società di Sfruttamento
dovrà essere
comunicata
a mezzo
di raccomandata A.R.
al Comune, i! quale presta fin d’ora
il proprio assenso al
trasferimento. Conseguentemente tutti gli atti
autorizzativi di competenza del Comune già emessi o in corso di
emissione dovranno essere dal Comune volturati o intestati alle
Società di Sfruttamento.
9.
Definizione delle controversie
9.1.
Le
eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla presente convenzione, qualora non
siano definite per amichevole
composizione, saranno rimesse al giudizio del Foro di Firenze.
10.
Spese ed oneri
10.1.
Le spese relative e conseguenti alla stipula della
presente
convenzione
sono a carico della Società che se le assume.
Il presente atto è soggetto a registrazione fiscale a cura della
Società.
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