CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE .DI UN PARCO EOLICO

SCRITTURA PRIVATA

L-

L'anno duemiiadue (2002) e questo dì ventotto (28) dei mese di gennaio nella sede municipale de! Comune di Firenzuola, fra i Signori:

[…]  in qualità di […] (più' avanti indicato come: Comune), il quale agisce ai sensi dell' art. 6, comma 2 lett. e) della Legge n. 127/97 per conto dei Comune di Firenzuola, codice fiscale; 01175240488;

[…]., società di diritto italiano con sede legale […]  rappresentata dal Direttore Generale […], (di seguito indicato come: "Società");

PREMESSO CHE :

A)     La legislazione nazionale e, in particolare, la Legge n. 10/1991
contenente   le   norme   per   l'attuazione   del   Piano   Energetico
Nazionale,   incentiva   lo   sviluppo   e   I'   utilizzazione   delle   fonti
rinnovabili di energia, considerando come tale anche il vento;

B)          L' utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia è considerata di
pubblico interesse e di pubblica utilità e ìe opere relative sono
equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'
applicazione delle leggi sulle opere pubbliche;

La    Società    è    impegnata    nella    promozione,    realizzazione,
costruzione e sfruttamento di impianti per la produzione di energia
elettrica da fonte eolica mediante aereogeneratori (di seguito anche: "impianti per uso Parchi Eolici");

D) La  Società    è    interessata    ad    effettuare    investimenti    per
l'installazione dei predetti impianti nel territorio del Comune;

E)  La società ha manifestato la sua intenzione di gestire i suddetti
impianti   attraverso   Società   di   Sfruttamento,   come   definite   al
successivo ari.8;

F)  La Società e il Comune sono interessati a concludere, senza
pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento
dell'interesse pubblico, ii presente accordo procedimentale per
l'ottenimento dei provvedimenti preliminari e finali necessari per
procedere allo studio del territorio e alla eventuale successiva
realizzazione dei lavori diretti alla costruzione degli impianti per
uso Parchi Eolici nei territorio Comunale;

G) La società e' risultata aggiudicataria delia procedura di selezione svolta da! Comune, come risulta dalla determinazione U.T.C, n. 8 del 23.1,2002;

Tanto premesso, le parti stipulano quanto segue;

1.      Premesse,

1.1      Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2,            Oggetto.

2.1.    Con il presente accordo il Comune s'impegna    sin d'ora a determinare,   anche  mediante  la  conclusione  di  successivi    . accordi,    il    contenuto    dei    provvedimenti    necessari    alla realizzazione dell’iniziativa di cui in premessa in relazione alle richieste,   proposte  ed  osservazioni  formulate  dalla  Società nell'ambito    dei    procedimento    diretto    all'emanazione    dei provvedimenti di competenza comunale necessari allo studio preliminare del territorio e all'eventuale realizzazione dei lavori di costruzione degli impianti per uso Parchi Eolici. II presente accordo viene sottoscritto senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento dell'interesse pubblico. Al suddetto fine, .il responsabile de! procedimento procederà ai sensi del comma 1 bis, dell'ari 11 L. n. 241/90 e successive modificazioni.

3.        Obblighi specifici del Comune,

3.1. In considerazione di quanto previsto ne! precedente articolo 2, i! Comune si impegna a non compiere, nella vigenza de! presente accordo, alcuna attività a favore di terzi che si ponga in contrasto con il procedimento attivato dalla Società ovvero che possa comunque ostacolare la spedita conclusione del procedimento e, quindi, lo studio, la realizzazione e la gestione degli impianti per uso Parchi eolici.

3.2.                          Gli atti permissivi, autorizzazioni e concessioni di competenza
dei. Comune, verranno rilasciati a favore della Società o suoi
aventi causa (Soc. di Sfruttamento, come definite al successivo
art.8, o altra società del gruppo […]),

Il  Comune  si  obbliga altresì  alla costituzione,  in  eventuali
proprietà   comunali,   delle   servitù   necessarie   alla   riuscita dell’iniziativa imprenditoriale che di seguito si identificano a titolo meramente esemplificativo e non tassativo: servitù elettrica di cavidotto, dì elettrodotto aereo, di accesso, di passaggio ed altre necessarie all'attività di costruzione, gestione, manutenzione e sfruttamento degli impianti per uso Parchi Eolici.

3.4.     Il   Comune   si   impegna   a   collaborare   con   fa   Società   per l'individuazione  dei  proprietari delle  particene dei terreni  di interesse    eolico    e    a    facilitare    le    trattative    con    essi, organizzando, se possibile, riunioni con i soggetti interessati.

4.        Obblighi della Società.

4.1. A fronte dei diritti concessi, ii Comune, a decorrere dalla data di avviamento degli impianti di aerogenerazione e per un periodo di 20 anni, riceverà un corrispettivo annuo pari alla percentuale del 1,8% dell'importo totale al netto di IVA del fatturato annuo dell'energia prodotta dagli aerogeneratori effettivamente installati sui terreni che ricadono nell'ambito de! territorio del Comune,

4.2. Il corrispettivo di cui al precedente ari. 4.1, fatta esclusione degli oneri dì costruzione ed urbanizzazione, si ritiene comprensivo della costituzione di ogni ulteriore diritto afferente la realizzazione, l'esercizio, la manutenzione, la gestione elettrica e l'ufficio di controllo tecnico, nonché delle relative opere accessorie e di collegamento, anche con riferimento alle strade di accesso al sito, ivi compresa la costituzione di diritti di servitù elettrica di cavidotto, di. elettrodotto aereo, di accesso, di
passaggio   e di ogni altra servitù onere o disagio, che potrà
essere   arrecato    dalla    realizzazione,    dall'esercizio,    dalia
manutenzione  e  dallo  sfruttamento di  ogni  impianto.     Nel
corrispettivo è altresì compreso l'importo eventualmente dovuto
per il mutamento dì destinazione d'uso degli eventuali terreni
gravati da uso civico.

4.3. fi Comune è manlevato da qualsiasi responsabilità comunque connessa alla .realizzazione, ali' esercizio, alle gestione e alla manutenzione dell' impianto.

5.        Durata. Condizioni risolutive.

5.1                            I!  presente  accordo  ha durata .di 20  anni dalla data  della
sottoscrizione dello stesso.

5.2                            La     efficacia     del     presente     accordo      potrà     cessare
automaticamente prima della scadenza prevista nel precedente
art. 5.1, al versificarsi di una o più delle seguenti condizioni
risolutive:

 

a)                                    l'insolvenza;   il   fallimento,   l'assoggettamento   ad   altre
procedure   concorsuali,   la   cessazione,   la   liquidazione,   lo
scioglimento,  salvo il caso di fusione o conferimento delle
Società  o   delle  Società   di   Sfruttamento,   come  definite  al
successivo art.8;

b)  il mancato ottenimento da parte della Società oppure
delle Società di Sfruttamento, come definite al successivo art.
8,   in  tutto   o   in   parte,   dei   permessi   e/o   concessioni   e/o autorizzazioni necessariee dell’installazione degli impianti per uso Parchi Eolici;

c) l'inadeguatezza al fine dello sfruttamento economico degli impianti per uso Parchi Eolici, delle condizioni previste nei permessi e/o concessioni e/o autorizzazioni necessaria rilasciate dalle competenti autorità, come pure la sospensione, l'annullamento e/o revoca di ogni atto amministrativo concesso da parte delle autorità competenti necessario per l'installazione degli impianti stessi;

d)                                       la   mancata   concessione   de!   punto   di   collegamento
elettrico da parte delle autorità a ciò preposte e/o l'ottenimento
di una concessione di un punto di. collegamento elettrico che
non risulti economicamente conveniente;

e)                                       l'impossibilità    di    realizzare   il    completamento   della
costruzione della linea elettrica;

f)                     il venir meno dei presupposti tecnici ed economici idonei
per lo sfruttamento degli impianti per uso Parco Eolico;

g)                                       la mancata concessione del mutamento di destinazione
da parte delle autorità competenti sulle porzioni e/o particene di
terreno di interesse eolico eventualmente gravate da usi civici;
h)        la modificazione della normativa ad oggi applicata al
settore energetico (ad es. cambiamento delle tariffe), in modo
tale che la gestione e lo sfruttamento degli impianti per uso
Parchi Eolici non siano più convenienti economicamente;

i)         il   cambiamento   delle   condizioni   climatiche   (ad   es. peggioramento della qualità del vento) in modo tale, che la gestione e lo sfruttamento degli impianti, per uso Parchi Eolici non siano più convenienti economicamente;

j)        l'impossibilità giuridica o materiale di sfruttamento dei terreni per i fini di cui in premessa.

5.3     Le parti convengono che in caso di risoluzione derivante dal precedente art. 5.2, il Comune non potrà pretendere alcunché, a  qualsivoglia  titolo  o  ragione,   dalla   Società  oppure  dalle Società di Sfruttamento, come definite al successivo art.8.

6.        Riservatezza.

6.1.     Le   parti   si   impegnano  a  mantenere   riservato   il   presente accordo nonché tutte le informazioni relative all'attività e agli affari dell'altra Parte, ricevute in relazione all'accordo, e faranno in modo che tale impegno sia rispettato altresì dai consulenti, amministratori e dipendenti di ciascuna di esse ai quali tali informazioni siano state comunicate. Le Parti adotteranno ogni necessaria precauzione ai fini di salvaguardare la riservatezza e   la  segretezza  di  tali   informazioni   e  di   impedire   la   loro rivelazione a terzi.

6.2. Resta inteso che le Parti non saranno in alcun caso considerate inadempienti alle disposizioni contenute nella presente clausola per effetto di comunicazioni e/o pubblicazioni eseguite in ottemperanza a disposizioni normative e regolamentari vigenti promulgate da Autorità governative, di controllo o di borsa aventi giurisdizione sulle Parti; in relazione all’esecuzione del presente accordo e alle operazioni in essa previste.

6.3.     Le Parti non daranno pubblicità, né emetteranno comunicati stampa o di altra natura relativamente alla sottoscrizione e/o alla risoluzione dei presente accordo, alle disposizioni ìn essa contenute o alle operazioni in essa previste, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, per ciò che attiene sia alla forma, sia alla sostanza di detti comunicati. Laddove eventuali annunci siano, richiesti obbligatoriamente in base a norme o regolamenti emessi da Autorità governative, di controllo o di borsa   aventi   giurisdizione   su   taluna   delle   Parti,   (a   Parte soggetta a tale obbligo si impegna, per quanto possibile, a concordare preventivamente con l'altra Parte sia la forma che la sostanza di detti annunci.

7.        Posti di Lavoro-Forza Maggiore.

7.1.     L'installazione degli impianti per uso parchi Eolici rappresenta una fonte di ricchezza .per la Comunità di Fìrenzuola, che si manifesterà da un Iato attraverso i corrispettivi economici che riceverà il Comune, dall'altro tramite la creazione di posti di lavoro, in questo senso la Società si impegna ad utilizzare durante la fase di costruzione ed esercizio degli impianti per uso Parchi Eolici con priorità personale residente ne! Comune, sempre che questo abbia le caratteristiche necessarie  per attendere a siffatti lavori. 7,2.     Nessuna   delle   Parti   sarà   responsabile   per   la   mancata esecuzione. dei presente accordo dipendente .-da atti, fatti e/o eventi di qualunque natura non imputabili ad alcuna delle Parti (quali,   a  titolo   meramente   esemplificativo,   eventi  naturali; sommosse;   divieti   e/o   impedimenti   disposti   da   leggi   e/o disposizioni   regolamentari   intervenuti   successivamente  alla conclusione del presente accordo; atti giudiziari, regolamentari e/o   amministrativi   per   ragioni   non   imputabili   alla    Parte interessata da tali provvedimenti; scioperi; occupazioni e/o altri conflitti sindacali relativi a dipendenti di una Parte e/o di terzi subcontraenti o fornitori di una Parte).

7.3.     La Parte colpita dall'evento di forza maggiore dovrà darne immediata comunicazione all'altra Parte, indicando se possibile la   natura   dell'evento,   la   sua   possibile  durata   e   gli   effetti sull'adempimento   degli   obblighi   previsti   a   suo   carico   dai presente   accordo.   Le   parti   devono   cooperare  tra   di   loro, compiendo quanto possibile con diligenza e buona fede, in modo da limitare le conseguenze dell'evento di forza maggiore.

7.4,     Ogni ritardo e/o inerzia di una Parte nell'esercizio di poteri e/o diritti previsti a suo favore dal presente accordo ovvero ogni atto di esercizio parziale di poteri e/o diritti non potrà in alcun modo intendersi come rinuncia totale o parziale della Parte interessata a tali poteri e/o diritti. Ogni potere e/o diritto previsto dal   presente   accordo   potrà   essere   azionato   dalla   Parte interessata separatamente da o congiuntamente con altri diritti e/o poteri derivanti dal presente accordo e/o dalla legge nella misura in cui i poteri e/o diritti aziendali congiuntamente siano cumulabiii e non incompatibili tra loro.

8.        Subentro delie Società di sfruttamento

8.1  Le parti convengono che i diritti e gli obblighi derivanti dal resente accordo in capo alla Società (o ad altra società del Gruppo […] potranno essere da quest' ultima trasferiti alla o alle società che saranno costituite per la gestione di ogni impianto per uso Parco Eolico (Società di Sfruttamento).

8.2      La   cessione   dei   diritti   e   degli   obblighi   alla   Società   di Sfruttamento     dovrà     essere     comunicata     a     mezzo     di raccomandata A.R. al Comune, i! quale presta fin dora  il proprio assenso al trasferimento. Conseguentemente tutti gli atti autorizzativi di competenza del Comune già emessi o in corso di emissione dovranno essere dal Comune volturati o intestati alle Società di Sfruttamento.

9.            Definizione delle controversie

9.1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla presente convenzione, qualora non siano definite per amichevole composizione, saranno rimesse al giudizio del Foro di Firenze.

10.            Spese ed oneri

10.1.     Le spese relative e conseguenti alla stipula della  presente
convenzione sono a carico della Società che se le assume.

Il presente atto è soggetto a registrazione fiscale a cura della
Società.

 

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