| PER UNALTRA FIRENZUOLA/documentazione | |
| decreto di privatizzazione della casa di riposo di firenzuola | |
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REGIONE TOSCANA -GIUNTA REGIONALEDIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA' AREA DI COORDINAMENTO POLITICHE SOCIALI INTEGRATE SETTORE RETI E SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE . Dirigente Responsabile: Sergio Bonanni Decreto N° 5682 del 12 Ottobre 2005 Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione per estratto Allegati n°: 0 Oggetto: IPAB "CASA DI RIPOSO SS. ANNUNZIATA" ACCERTAMENTO REQUISITI PER TRASFORMAZIONE IN P.G. DI DIRITTO PRIVATO L.R. 43/2004. Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 Controllo eseguito senza rilievi. Atto certificato il 28-10-2005 Strutture Interessate: DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA' IL DIRIGENTE Visto l'art. 3 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 e successive modifiche e integrazioni; Visti gli articoli 4 e 8 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44; Visto il decreto del 22/2/2005 n.829 con cui il Dr: Sergio Bonanni è stato nominato responsabile del settore "Reti e servizi di protezione sociale"; Vista la legge 8 novembre 2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"; Visto il Dlgs del 4/5/2001 n.207 "Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" a norma dell’art.10 della legge 8/11/2000 n.328; Vista la legge regionale 3 agosto 2004, n. 43 "Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona: Disposizioni particolare per la IPAB ‘Istituto degl’Innocenti di Firenze"; Vista l’istanza presentata dal legale rappresentante della Ipab "Casa di Riposo SS. Annunziata" con sede in Firenzuola (FI), Via SS. Annunziata n. 6/14, ai sensi dell’art. 3 comma 1 punto b) della LR 43/2004; Preso atto del contenzioso pregresso rispetto alla LR 43/2004 esistente tra l’Ipab ed il Comune di Firenzuola (affiancato nel giudizio dalla Regione Toscana e dai dipendenti della Ipab) circa il mancato riconoscimento della natura privatistica richiesto sulla base della normativa statale vigente negli anni ’90 (DPCM 16 febbraio 1990); Letta la sentenza del tribunale di Firenze emessa il 17 settembre 2004 con la quale si rigetta il ricorso della Ipab contro la delibera del Consiglio Regionale toscano n. 334 del 10 novembre 1998 che negava il riconoscimento della natura privatistica avanzato sulla base del DPCM 16 febbraio 1990 in particolare non risultando l’esistenza del requisito di cui al punto c) comma 5 che recita: "che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell’attività istituzionale"; Considerato che con l’entrata in vigore della LR n. 43 del 3 agosto 2004 perde di validità il DPCM sopracitato e che l’istanza della Ipab, presentata nei termini della sopravvenuta legge regionale, debba essere valutata con tale norma; in particolare alla luce dell’art. 3 comma 3 punto c); Preso atto, dalla lettura della documentazione fornita, che il patrimonio della Ipab (lettura della sentenza ed altra documentazione che richiamano la relazione del CTU) alla data del 1997 era di circa 4.900.000euro e che la ricostruzione della Casa di Riposo, distrutta da un bombardamento nel 1944, è stata possibile con finanziamenti statale ottenuti nel 1961 e rivalutato al 1997 ad un importo di circa 1.610.000euro; Visto che per i requisiti previsti dalla LR 43/2004, si debba valutare, tra l’altro, se: "il patrimonio risulti per la maggior parte costituito da beni risultanti dalla dotazione originaria (omissis) e l’ente non abbia beneficiato di contributi (omissis) in misura superiore al 25% della consistenza patrimoniale fatta esclusione (omissis) per i finanziamenti finalizzati alla (omissis) costruzione, ristrutturazione e riconversione (omissis) di strutture adibite a servizi svolti in relazione alle finalità statutarie, purché queste ultime garantite dall’accensione di specifici vincoli di destinazione per i tempi minimi previsti dalla normativa vigente"; Considerato che il finanziamento statale ha consentito la ricostruzione della sede e che i vincoli di destinazione, pur se non formalmente sottoscritti, dopo oltre 40 anni di effettivo utilizzo come casa di riposo, si debbano ritenere assolti; Ritenuto quindi che il finanziamento pubblico, escludendo la parte utilizzata alla ricostruzione, sia inferiore al 25% indicato dalla LR 43/2004, rispetto al patrimonio della dotazione originaria e agli incrementi della stessa; Preso atto del parere favorevole espresso dal Comune di Firenzuola con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 4 agosto 2005 e con la quale si approva anche uno schema di accordo con la Ipab in questione; Valutata l’esistenza dei requisiti indicati all’art. 3 comma 3 che consentono la trasformazione della Ipab Casa di riposo SS. Annunziata in persona giuridica di diritto privata; Precisato che: - ai fini dell’effettiva trasformazione in associazione o fondazione, il suddetto Ente dovrà presentare un’ulteriore istanza entro centoventi giorni dalla comunicazione del presente atto, ai sensi del comma 9 dell’art. 4, e ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 43/2004; - in caso di accertata inattività rispetto al suddetto adempimento l’Ente sarà dichiarato estinto, ai sensi della lettera c), comma 1, dell’art.9 della legge regionale 43/2004; DECRETA 1) di accertare, ai sensi dell’art. 3 e dell’art. 4 della legge regionale 3 agosto 2004 n. 43, l’esistenza dei requisiti che consentono la trasformazione della IPAB " Casa di Riposo SS. Annunziata " di Firenzuola (FI) (Ente attualmente riconosciuto IPAB ai sensi della legge 17 luglio 1890 n. 6972) in persona giuridica di diritto privato; 2) di comunicare all’Ente suddetto e al Comune di Firenzuola il presente atto, ai sensi del comma 6 dell’art. 4 della legge regionale 43/2004; Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo di procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 3, comma 2 della L.R. 18/96 e successive modifiche ed integrazioni. Il Dirigente SERGIO BONANNI
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