PER UNALTRA FIRENZUOLA/documentazione

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decreto di privatizzazione della casa di riposo di firenzuola
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REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E

POLITICHE DI SOLIDARIETA'

AREA DI COORDINAMENTO POLITICHE SOCIALI INTEGRATE

SETTORE RETI E SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE

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Dirigente Responsabile: Sergio Bonanni

Decreto N° 5682 del 12 Ottobre 2005

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione per estratto

Allegati n°: 0

Oggetto:

IPAB "CASA DI RIPOSO SS. ANNUNZIATA" ACCERTAMENTO REQUISITI PER

TRASFORMAZIONE IN P.G. DI DIRITTO PRIVATO L.R. 43/2004.

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003

Controllo eseguito senza rilievi.

Atto certificato il 28-10-2005

Strutture Interessate:

DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA'

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 3 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 e successive modifiche e integrazioni;

Visti gli articoli 4 e 8 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44;

Visto il decreto del 22/2/2005 n.829 con cui il Dr: Sergio Bonanni è stato nominato responsabile del

settore "Reti e servizi di protezione sociale";

Vista la legge 8 novembre 2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di

interventi e servizi sociali";

Visto il Dlgs del 4/5/2001 n.207 "Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e

beneficenza" a norma dell’art.10 della legge 8/11/2000 n.328;

Vista la legge regionale 3 agosto 2004, n. 43 "Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di

assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona: Disposizioni

particolare per la IPAB ‘Istituto degl’Innocenti di Firenze";

Vista l’istanza presentata dal legale rappresentante della Ipab "Casa di Riposo SS. Annunziata" con sede

in Firenzuola (FI), Via SS. Annunziata n. 6/14, ai sensi dell’art. 3 comma 1 punto b) della LR 43/2004;

Preso atto del contenzioso pregresso rispetto alla LR 43/2004 esistente tra l’Ipab ed il Comune di

Firenzuola (affiancato nel giudizio dalla Regione Toscana e dai dipendenti della Ipab) circa il mancato

riconoscimento della natura privatistica richiesto sulla base della normativa statale vigente negli anni ’90

(DPCM 16 febbraio 1990);

Letta la sentenza del tribunale di Firenze emessa il 17 settembre 2004 con la quale si rigetta il ricorso della

Ipab contro la delibera del Consiglio Regionale toscano n. 334 del 10 novembre 1998 che negava il

riconoscimento della natura privatistica avanzato sulla base del DPCM 16 febbraio 1990 in particolare

non risultando l’esistenza del requisito di cui al punto c) comma 5 che recita: "che il patrimonio risulti

prevalentemente costituito da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni

della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell’attività istituzionale";

Considerato che con l’entrata in vigore della LR n. 43 del 3 agosto 2004 perde di validità il DPCM

sopracitato e che l’istanza della Ipab, presentata nei termini della sopravvenuta legge regionale, debba

essere valutata con tale norma; in particolare alla luce dell’art. 3 comma 3 punto c);

Preso atto, dalla lettura della documentazione fornita, che il patrimonio della Ipab (lettura della sentenza ed

altra documentazione che richiamano la relazione del CTU) alla data del 1997 era di circa 4.900.000euro e

che la ricostruzione della Casa di Riposo, distrutta da un bombardamento nel 1944, è stata possibile con

finanziamenti statale ottenuti nel 1961 e rivalutato al 1997 ad un importo di circa 1.610.000euro;

Visto che per i requisiti previsti dalla LR 43/2004, si debba valutare, tra l’altro, se: "il patrimonio risulti per

la maggior parte costituito da beni risultanti dalla dotazione originaria (omissis) e l’ente non abbia

beneficiato di contributi (omissis) in misura superiore al 25% della consistenza patrimoniale fatta esclusione

(omissis) per i finanziamenti finalizzati alla (omissis) costruzione, ristrutturazione e riconversione (omissis)

di strutture adibite a servizi svolti in relazione alle finalità statutarie, purché queste ultime garantite

dall’accensione di specifici vincoli di destinazione per i tempi minimi previsti dalla normativa vigente";

Considerato che il finanziamento statale ha consentito la ricostruzione della sede e che i vincoli di

destinazione, pur se non formalmente sottoscritti, dopo oltre 40 anni di effettivo utilizzo come casa di

riposo, si debbano ritenere assolti;

Ritenuto quindi che il finanziamento pubblico, escludendo la parte utilizzata alla ricostruzione, sia inferiore al

25% indicato dalla LR 43/2004, rispetto al patrimonio della dotazione originaria e agli incrementi della

stessa;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Comune di Firenzuola con la deliberazione del Consiglio

Comunale n. 48 del 4 agosto 2005 e con la quale si approva anche uno schema di accordo con la Ipab in

questione;

Valutata l’esistenza dei requisiti indicati all’art. 3 comma 3 che consentono la trasformazione della Ipab

Casa di riposo SS. Annunziata in persona giuridica di diritto privata;

Precisato che:

- ai fini dell’effettiva trasformazione in associazione o fondazione, il suddetto Ente dovrà presentare

un’ulteriore istanza entro centoventi giorni dalla comunicazione del presente atto, ai sensi del

comma 9 dell’art. 4, e ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 43/2004;

- in caso di accertata inattività rispetto al suddetto adempimento l’Ente sarà dichiarato estinto, ai

sensi della lettera c), comma 1, dell’art.9 della legge regionale 43/2004;

DECRETA

1) di accertare, ai sensi dell’art. 3 e dell’art. 4 della legge regionale 3 agosto 2004 n. 43, l’esistenza dei

requisiti che consentono la trasformazione della IPAB " Casa di Riposo SS. Annunziata " di Firenzuola

(FI) (Ente attualmente riconosciuto IPAB ai sensi della legge 17 luglio 1890 n. 6972) in persona giuridica

di diritto privato;

2) di comunicare all’Ente suddetto e al Comune di Firenzuola il presente atto, ai sensi del comma 6 dell’art.

4 della legge regionale 43/2004;

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo di

procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione

Toscana ai sensi dell’art. 3, comma 2 della L.R. 18/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Dirigente

SERGIO BONANNI